mercoledì 20 novembre 2013

F.I.G.C SERIE C, IL GIUDICE SPORTIVO DICE!

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE F.I.G.C.
SERIE C

AMMONIZIONE (1^ INFRAZIONE):

Alex Bellagamba Turchi (Real Lions)

Dania Lampredi (Gabicce Gradara)

Simona Camacci Menichelli (Junior Futsal)

Sara Papetti (Vis Concordia)

Federica Marani (Vis Concordia)

Stefania Giacomini (Piandirose)

AMMONIZIONE (2^ INFRAZIONE):

Gemy Capretti (Real Lions)

Valentina Falcioni (Pian di Rose)

ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PETTINARI LAURA (PIANDIROSE)

AMMENDE A CARICO DI SOCIETA'
Euro 50,00 SAN MICHELE
Per aver la propria tifoseria durante la gara insultato l'arbitro.


RECLAMO POL. FILOTTRANO P. AD AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANTINE RIUNITE - POL. FILOTTRANO DEL 2.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

(Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 6.11.2013)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla calciatrice BARBINI Roberta, asseritamente tesserata a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questa tenuto, nella corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Filottrano P. AD chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta alla propria tesserata, in quanto questa sarebbe andata a sbattere, peraltro lievemente, con l’arbitro in maniera del tutto fortuita, e mai si rivolse allo stesso con il “fare minaccioso” contestatole.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta alla Barbini, precisando, tra l’altro, di non avere subito alcuna conseguenza dal contatto fisico con la stessa calciatrice.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltati l’arbitro e la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta della calciatrice Barbini si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di ulteriori contenuti, in particolare di violenza e di concrete minacce nei confronti dell’arbitro;
ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dalla Barbini nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Pol. Filottrano P. AD e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica della calciatrice BARBINI Roberta.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Tamburrini Paolo

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